Il decreto Salvini sulla sicurezza e i migranti è arrivato al Quirinale. Il provvedimento differisce in alcuni punti dalle bozze circolate prima e dopo il Consiglio dei ministri di lunedì scorso che ha approvato il testo. In particolare la «sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale» al migrante che delinque si trasforma in un «procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale».
La misura è contenuta nell'articolo 10 del testo, uno dei più controversi e per il quale lo stesso Salvini ha spiegato che ci sono state «mediazioni» tra i vari uffici legislativi coinvolti (Viminale, Giustizia, Palazzo Chigi, lo stesso Quirinale). Nella relazione illustrativa al testo uscito dal Consiglio dei ministri, si affermava che per i «richiedenti che hanno in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbero diniego della protezione internazionale» (terrorismo, devastazione, saccheggio, rapina, omicidio, tratta, atti sessuali con minore), scatta «la sospensione dell'esame della domanda di protezione e l'obbligo di lasciare il territorio nazionale».
Nella versione definitiva inviata al capo dello Stato da una parte si coinvolgono anche i condannati con sentenza non definitiva, come chiesto dal ministro dell'Interno; dall'altro, però, non c'è più l'automatismo condanna-sospensione del procedimento-obbligo di lasciare il territorio nazionale. Ma, se il soggetto è stato condannato per uno di questi reati, «il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione». In caso di rigetto della domanda, il richiedente «ha in ogni caso l'obbligo» di lasciare l'Italia, «anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione».
Modifiche anche per quanto riguarda le clausole finanziarie, chieste dal ministero dell'Economia per la bollinatura da parte della Ragioneria generale. Nel testo definitivo, in diversi articoli, compare infatti la dicitura: «Dall'attuazione delle disposizioni... non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

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